LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 3-11-1993
REGIONE SICILIA

Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione
territoriale delle unità sanitarie locali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 54
del 8 novembre 1993

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 3 del 1994 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 33 del 1994 Articolo 20

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 34 del 1995

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 39 del 1995

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 39 del 1995 Articolo 4

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 25 del 1996

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 25 del 1996 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 25 del 1996 Articolo 14

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale SICILIA Numero 26 del 1996

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
E AMBITI TERRITORIALI

ARTICOLO 17

 Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7
in tema di salvaguardia dei diritti degli utenti
 1.  Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7
del 1991 sono sostituiti dai seguenti:
 1.  Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7
del 1991 sono sostituiti dai seguenti:
 " Art. 31
 Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari
 1.  Presso ciascuna unità  sanitaria locale azienda ospedaliera
è  istituito, alle dirette dipendenze del direttore generale,
l' Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi
sanitari con il compito di promuovere, attuare e verificare
le misure destinati al miglioramento dei servizi sanitari,
della loro accettabilità  ed accessibilità , con particolare
riguardo all' abbattimento delle barriere architettoniche,
agli orari ed alla organizzazione funzionale.  L' Ufficio
di pubblica tutela degli utenti promuove altresì  d' ufficio
o su segnalazione dei cittadini o delle associazioni di utenti
o di volontariato l' intervento degli enti competenti, anche
per l' attuazione e l' osservanza delle disposizioni della
presente legge, di altre leggi regionali in materia di sanità ,
dei piani regionali sanitari, dei regolamenti e degli
obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali
di lavoro, nonchè  gli interventi per l' adozione dei
provvedimenti di tutela di competenza dell' autorità  giudiziaria
nell' interesse dei minori e degli incapaci.
  2.  L' ufficio ha il compito altresì  di promuovere, anche
su segnalazione di qualunque cittadino, l' intervento
dei servizi di zona, nonchè  l' adozione dei provvedimenti
di tutela di competenza dell' autorità  giudiziaria.
  3.  Per l' esercizio delle proprie funzioni l' ufficio si avvale
di personale dell' unità  sanitaria locale.
  4.  L' ufficio ha libero accesso agli atti necessari allo
svolgimento dei compiti di istituto e per essi non può  essere
opposto il segreto d' ufficio.
  5.  Agli oneri relativi al funzionamento dell' ufficio provvedono
le unità  sanitaria locali, ferma restando l' osservanza
delle norme vigenti in materia di spesa a carico del
fondo sanitario.
 1.  Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7
del 1991 sono sostituiti dai seguenti:
OMISSIS
32
 Responsabilità  dell' ufficio di pubblica tutela
degli utenti dei servizi sanitari
 1.  E' istituito altresì  in ogni unità  sanitaria locale un
comitato di partecipazione e vigilanza con funzione consultiva
e di proposta in merito alla organizzazione dei servizi
sanitari con particolare riguardo alla accessibilità , agli
orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale.
  A tale comitato partecipano i rappresentanti delle associazioni
di volontariato, delle associazioni di utenti, delle
associazioni sindacali e sociali, nonchè  due rappresentanti,
uno medico ed uno non medico, degli operatori
dell' unità  sanitaria locale.  Tale comitato è  presieduto dal
direttore generale dell' unità  sanitaria locale o azienda
ospedaliera o da un suo delegato.
  2.  Il comitato di partecipazione e vigilanza assicura
che l' attività  dell' ufficio di pubblica tutela degli utenti dei
servizi sanitari si realizzi nel senso dell' efficace tutela dei
diritti degli utenti in tutti i momenti di erogazione dei servizi
dell' unità  sanitaria locale e degli enti competenti, fin
dal momento della richiesta di accesso al servizio o della
richiesta di prestazione sanitaria, indipendentemente
dal tipo di prestazione richiesta, sia essa in forma ambulatoriale,
di day hospital, di ricovero o altra.
  3.  Il comitato di partecipazione e vigilanza dura in carica
un triennio.  Al presidente ed ai componenti non spetta
alcun compenso, salvo il rimborso delle spese.
  4.  Il direttore generale dell' unità  sanitaria locale provvede
a tutte le procedure per il rinnovo del comitato entro
i tre mesi anteriori alla sua scadenza;  trascorso infruttuosamente
tale termine, provvede in via sostitutiva e
senza diffida l' Assessore regionale per la sanità  entro i
successivi trenta giorni.
 1.  Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7
del 1991 sono sostituiti dai seguenti:
33
 Regolamento
 1.  Entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge l' Assessore regionale per la sanità  emanerà 
con decreto il regolamento attuativo che disciplina
l' accesso e le funzioni del comitato di cui all' articolo 32,
prevedendo le forme ed i tempi di consultazione del comitato
stesso nei processi di programmazione e di verifica
degli interventi sanitari."

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SICILIA Numero 7 del 1991 Articolo 31

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SICILIA Numero 7 del 1991 Articolo 32

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SICILIA Numero 7 del 1991 Articolo 33

Indice Sicilia