Titolo II
ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
E AMBITI TERRITORIALI
ARTICOLO 17
Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7 in tema di salvaguardia dei diritti degli utenti 1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7 del 1991 sono sostituiti dai seguenti: 1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7 del 1991 sono sostituiti dai seguenti: " Art. 31 Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari 1. Presso ciascuna unità sanitaria locale azienda ospedaliera è istituito, alle dirette dipendenze del direttore generale, l' Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari con il compito di promuovere, attuare e verificare le misure destinati al miglioramento dei servizi sanitari, della loro accettabilità ed accessibilità , con particolare riguardo all' abbattimento delle barriere architettoniche, agli orari ed alla organizzazione funzionale. L' Ufficio di pubblica tutela degli utenti promuove altresì d' ufficio o su segnalazione dei cittadini o delle associazioni di utenti o di volontariato l' intervento degli enti competenti, anche per l' attuazione e l' osservanza delle disposizioni della presente legge, di altre leggi regionali in materia di sanità , dei piani regionali sanitari, dei regolamenti e degli obblighi scaturenti dalle norme degli accordi collettivi nazionali di lavoro, nonchè gli interventi per l' adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell' autorità giudiziaria nell' interesse dei minori e degli incapaci. 2. L' ufficio ha il compito altresì di promuovere, anche su segnalazione di qualunque cittadino, l' intervento dei servizi di zona, nonchè l' adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell' autorità giudiziaria. 3. Per l' esercizio delle proprie funzioni l' ufficio si avvale di personale dell' unità sanitaria locale. 4. L' ufficio ha libero accesso agli atti necessari allo svolgimento dei compiti di istituto e per essi non può essere opposto il segreto d' ufficio. 5. Agli oneri relativi al funzionamento dell' ufficio provvedono le unità sanitaria locali, ferma restando l' osservanza delle norme vigenti in materia di spesa a carico del fondo sanitario. 1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7 del 1991 sono sostituiti dai seguenti: OMISSIS 32 Responsabilità dell' ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari 1. E' istituito altresì in ogni unità sanitaria locale un comitato di partecipazione e vigilanza con funzione consultiva e di proposta in merito alla organizzazione dei servizi sanitari con particolare riguardo alla accessibilità , agli orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale. A tale comitato partecipano i rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle associazioni di utenti, delle associazioni sindacali e sociali, nonchè due rappresentanti, uno medico ed uno non medico, degli operatori dell' unità sanitaria locale. Tale comitato è presieduto dal direttore generale dell' unità sanitaria locale o azienda ospedaliera o da un suo delegato. 2. Il comitato di partecipazione e vigilanza assicura che l' attività dell' ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari si realizzi nel senso dell' efficace tutela dei diritti degli utenti in tutti i momenti di erogazione dei servizi dell' unità sanitaria locale e degli enti competenti, fin dal momento della richiesta di accesso al servizio o della richiesta di prestazione sanitaria, indipendentemente dal tipo di prestazione richiesta, sia essa in forma ambulatoriale, di day hospital, di ricovero o altra. 3. Il comitato di partecipazione e vigilanza dura in carica un triennio. Al presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese. 4. Il direttore generale dell' unità sanitaria locale provvede a tutte le procedure per il rinnovo del comitato entro i tre mesi anteriori alla sua scadenza; trascorso infruttuosamente tale termine, provvede in via sostitutiva e senza diffida l' Assessore regionale per la sanità entro i successivi trenta giorni. 1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7 del 1991 sono sostituiti dai seguenti: 33 Regolamento 1. Entro centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge l' Assessore regionale per la sanità emanerà con decreto il regolamento attuativo che disciplina l' accesso e le funzioni del comitato di cui all' articolo 32, prevedendo le forme ed i tempi di consultazione del comitato stesso nei processi di programmazione e di verifica degli interventi sanitari."
Riferimenti Normativi ATTIVI
|
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SICILIA Numero 7 del 1991 Articolo 31
|
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SICILIA Numero 7 del 1991 Articolo 32
|
MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale SICILIA Numero 7 del 1991 Articolo 33
|
|
|